Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE
“Gruppo Sportivo Alpini Montello”

ART. 1
E’ costituita l’Associazione “Gruppo Sportivo Alpini Montello.”

ART. 2
L’Associazione è libera, apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. Essa persegue la finalità di promuovere l’escursionismo in ogni sua manifestazione, in montagna, in collina ed in pianura, con il contributo delle esperienze personali di ciascuno, in un clima di solidarietà ed amicizia.
Per conseguire tale scopo l’Associazione provvede alla organizzazione autonoma di gite, con pullman od auto proprie, per trekking ed escursioni, sia a piedi che in bicicletta.
L’Associazione si pone al di fuori di ogni organismo che abbia, comunque, veste, sostanza o finalità partitiche, ideologiche o religiose.
Può inoltre promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

ART. 3
Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART. 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da eventuali contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART. 5
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

ART.6
Solo la qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali, nonché di partecipare alle attività sociali. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed Associazioni alle quali l’Associazione stessa, eventualmente, aderisca.

ART. 7
E’ fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa. Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 8
I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.

ART. 9
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

ART. 10
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo, volto a tutelare la disciplina uniforme del rapporto associativo e a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

ART. 11
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà, di norma, entro il 31 maggio di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell’anno precedente. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta della metà più uno dei soci, che potranno proporre l’ordine del giorno.
In tal caso, la stessa dovrà essere convocata, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

ART. 12
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire mediante comunicazione scritta ai soci e con apposito avviso affisso nella sede almeno 15 gg. prima della data di convocazione.

ART. 13
Spetta all’Assemblea dei soci:
a) deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni assembleari sono sempre disponibili per la presa visione da parte dei soci presso la sede della società.

ART. 14
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 3/5 dei votanti presenti.

ART. 15
Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composta da un minimo di 9 ad un massimo di 19 membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, che può non essere membro del Consiglio Direttivo, ed altri eventuali incaricati. II Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

ART. 16
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, che si dovessero rendere necessari, verso i soci;
e) redigere il regolamento dell’Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo da sottoporre all’Assemblea, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all’anno); convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
h) programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione.

ART. 17
Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 del C. C..

ART. 18
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 19
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART.20
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 21
In caso di estinzione o di suo scioglimento per qualunque causa, i beni dell’Associazione verranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.