STATUTO
ASSOCIAZIONE
“Gruppo Sportivo Alpini Montello.”
ART. 1
E' costituita l'Associazione “Gruppo Sportivo Alpini Montello.”
ART. 2
L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale e non ha
scopi di lucro. Essa persegue la finalità di promuovere l’escursionismo
in ogni sua manifestazione, in montagna, in collina ed in pianura,
con il contributo delle esperienze personali di ciascuno, in un clima
di solidarietà ed amicizia.
Per conseguire tale scopo l’Associazione provvede alla organizzazione
autonoma di gite, con pullman od auto proprie, per trekking ed escursioni,
sia a piedi che in bicicletta.
L’Associazione si pone al di fuori di ogni organismo che abbia,
comunque, veste, sostanza o finalità partitiche, ideologiche
o religiose.
Può inoltre promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta
idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
ART. 3
Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la
quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci accettano senza riserve
le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
ART. 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, da eventuali contributi di Enti,
di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da
occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento
delle finalità associative.
ART. 5
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda
da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile
e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda
di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere
controfirmata da chi ne esercita la potestà.
ART.6
Solo la qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali
sociali, nonché di partecipare alle attività sociali.
I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione
e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed Associazioni
alle quali l'Associazione stessa, eventualmente, aderisca.
ART. 7
E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la
vita associativa. Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
ART. 8
I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta
azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che,
con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.
ART. 9
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
ART. 10
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione
solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun
socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità
libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del
voto singolo, volto a tutelare la disciplina uniforme del rapporto
associativo e a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
ART. 11
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà, di norma,
entro il 31 maggio di ogni anno per l'approvazione, in particolare,
del rendiconto consuntivo dell'anno precedente. La convocazione dell'Assemblea,
oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito della propria deliberazione,
potrà essere richiesta della metà più uno dei
soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.
In tal caso, la stessa dovrà essere convocata, da parte del
Presidente del Consiglio Direttivo, entro 30 gg. dal ricevimento della
richiesta.
ART. 12
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione
scritta ai soci e con apposito avviso affisso nella sede almeno 15
gg. prima della data di convocazione.
ART. 13
Spetta all'Assemblea dei soci:
a) deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio
Direttivo;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio
Direttivo.
Le deliberazioni assembleari sono sempre disponibili per la presa
visione da parte dei soci presso la sede della società.
ART. 14
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse
e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se
poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà
il voto favorevole di almeno 3/5 dei votanti presenti.
ART. 15
Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i
soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di
deleghe, è composta da un minimo di 9 ad un massimo di 19 membri
e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario, che può non essere membro del Consiglio Direttivo,
ed altri eventuali incaricati. II Consiglio Direttivo rimane in carica
quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno sei volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
ART. 16
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità
e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente
statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti
durante l'attività sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, che si dovessero
rendere necessari, verso i soci;
e) redigere il regolamento dell'Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo da sottoporre all'Assemblea,
curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative
annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una
volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga
necessario o venga richiesta dai soci;
h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le
direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione
sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art.
38 del C. C..
ART. 18
Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente
delegato dallo stesso.
ART. 19
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che
riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
ART.20
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non
potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea
straordinaria dei soci.
ART. 21
In caso di estinzione o di suo scioglimento per qualunque causa, i
beni dell’Associazione verranno devoluti ad altra Associazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Agenzia per le Onlus)
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle
norme del Codice Civile.